Art. 7 — Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella licitazione privata, nell'appaltoconcorso e nella trattativa privata

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Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalita' di cui all'articolo 17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo e' indicato nell'allegato 6, e' accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Nella licitazione privata e nell'appaltoconcorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Il termine di cui al comma 3 puo' essere ridotto fino a ventisei giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prorogato. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non oltre i termini di cui al comma 1. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

  • a)un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
  • b)un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 e' ridotto a quattro giorni, purche' le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali piu' rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dello stesso comma. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998. 196 parole tolte, 279 parole aggiunte in 5 capoversi.

Nella licitazione privatatolto: , aggiunto: e nell'appalto-concorso tolto: e aggiunto: di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e nella trattativa privata aggiunto: di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatriciaggiunto: , con le modalita' di cui all'articolo 17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera tolto: di invito aggiunto: d'invito, il cui contenuto minimo e' indicato nell'allegato 6, e' accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Nella licitazione privata e tolto: nell'appalto-concorso aggiunto: nell'appaltoconcorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. tolto: Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1 e 3, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

tolto: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla aggiunto: Il termine di cui al comma 3 puo' essere ridotto fino a ventisei giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di garatolto: ;

tolto: b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base degli elementi desumibili dalle domande di partecipazione, nonche' delle informazioni e formalita' necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che i concorrenti debbono assolvere, scelgono i candidati, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte o a negoziare, fra quelli che posseggono i requisiti richiesti dagli articoli dall'11 al 14. Le informazioni aggiunto: e da non oltre un anno rispetto a tale data. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneritolto: , qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per … allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente tolto: prolungato. Nei casi d'urgenza il termine indicato nel comma 6 puo' essere ridotto a quattro giorni. aggiunto: prorogato. Le domande di partecipazione alle gare tolto: e gli inviti a presentare offerte possono effettuarsi aggiunto: possono inoltrarsi per lettera, telegramma, tolto: telescrivente aggiunto: telescritto, per telefono o per telecopiatolto: . Leaggiunto: ; le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera tolto: da' spedirsi rispettivamente aggiunto: da spedirsi non oltre i termini di cui tolto: ai aggiunto: al comma 1. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4tolto: . Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato, sottoscritto e formato nello stesso giorno in cui l'invito e' avvenutoaggiunto: , le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

aggiunto: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;

aggiunto: b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 e' ridotto a quattro giorni, purche' le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali piu' rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dello stesso comma. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art7 · fonte del testo

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