Art. 4 — Forniture escluse

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[1]Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:

  • a)le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalita' di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
  • b)le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c)

[2]ed f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

  • c)le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
  • d)le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:
  • 1)in base ad un accordo internazionale concluso, in conformita' con il Trattato, con uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale accordo e' comunicato alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero degli affari esteri;
  • 2)ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza;
  • 3)in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;
  • e)le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 223, pararafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998. 116 parole tolte, 107 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: La disciplinaaggiunto: Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico tolto: non si applica:

a) tolto: alle pubbliche forniture che devono essere aggiudicate da parte di vettori i quali effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali, nonche' da parte di amministrazioni la cui attivita' principale consiste nella produzione ed erogazione di energia o che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni aggiunto: le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalita' di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

b) tolto: alle pubbliche forniture riguardanti la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile aggiunto: le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c)

aggiunto: ed f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

c) tolto: alle aggiunto: le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni tolto: legis- lative aggiunto: legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

d) tolto: alle aggiunto: le forniture regolate da norme procedurali diverse tolto: o da aggiudicarsi in virtu' aggiunto: e da aggiudicarsi:

1) tolto: di aggiunto: in base ad un accordo internazionale concluso tolto: conaggiunto: , in conformita' con il Trattato, con uno o piu' tolto: Stati estranei alle Comunita' europee aggiunto: Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di tolto: una opera aggiunto: un'opera da parte degli Stati firmatari; aggiunto: tale accordo e' comunicato alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero degli affari esteri;

2) tolto: di un aggiunto: ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza tolto: e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunita' europee;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

3) tolto: della procedura propria di una organizzazione aggiunto: in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;

e) tolto: alle forniture di prodotti aggiunto: le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi tolto: dell'art. 223, paragrafo aggiunto: dell'articolo 223, pararafo 2, del Trattato tolto: di Roma istitutivo della Comunita' economica europea. Taleaggiunto: ; tale esclusione non riguarda i prodotti che non tolto: siano aggiunto: sono destinati a fini specificamente militari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art4 · fonte del testo

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