Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998. 313 parole tolte, 208 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le amministrazioni di cui all'art. 1aggiunto: Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonche' nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, tolto: lettera a), e gli enti e organismi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 3, inviano, alle date stabilite dal comma 2 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), trasmettono il prospetto entro il 31 luglio di ogni anno. Gli enti e gli organismi di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 3 trasmettono il prospetto ogni due anni entro il 31 luglio. Tale prospetto indica almeno:
tolto: a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), il numero e il valore dei contratti stipulati per importi al di sotto del limite di cui all'art. 1, comma 2;
tolto: b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalita' del fornitore cui e' stata aggiudicata la gara e, nel caso di trattativa privata, suddiviso secondo l'art. aggiunto: l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore, nonche' sulle informazioni e sulle formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice puo' prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma tolto: 6, lettere a), b), c), d) ed e), precisando il numero e il valore delle forniture affidate a ciascuno Stato membro ed ai Paesi terzi e, per le forniture di cui all'art. 1, comma 2, il numero e il valore di quelle attribuite a ciascun firmatario dell'accordo sulle pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del Gen- eral Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.). Il riepilogo dei prospetti dai commi 1 e 2 e' trasmesso alla Commissione delle Comunita' europee entro il mese di ottobre successivo alle date di invio stabilite dal comma 2 aggiunto: 3, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni basate sulla nazionalita', ai fornitori italiani o di altri Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al comma 1.