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Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilita' del fornitore aggiudicatario. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel settore delle pubbliche forniture.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998. 347 parole tolte, 60 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le forniture previste dal presente testo unico sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
tolto: a) al prezzo piu' basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
tolto: b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che e' loro attribuita. Il comma 1 non si applica quando lo Stato, nell'ambito delle disposizioni vigenti intese a preferire talune imprese, fondi l'aggiudicazione delle forniture su altri criteri, a condizione che le disposizioni invocate siano compatibili con il Trattato. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, puo' chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facolta' di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara. Tale provvedimento deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici delle Comunita' europee. Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923aggiunto: Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilita' del fornitore aggiudicatario. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.tolto: 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non puo' escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoriaaggiunto: 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel settore delle pubbliche forniture.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art16 · fonte del testo
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