Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Norme di interpretazione autentica (articolo 10 decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)
[2]1. Ai fini del presente testo unico: ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale previste dagli articoli 94, comma 1, lettera e) e 105, comma 1, lettera d), per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto un'azienda o un ramo di azienda.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
