Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Delegificazione (articolo 17, comma 3, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) 1. Le disposizioni delle Sezioni II e III del presente capo VII possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
