Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Disposizioni applicabili (articolo 10 legge 18 giugno 2015, n. 95)
[2]1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
