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Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani non torrefatto avverra' nella seguente misura: chilogrammi quaranta di burro di cacao; chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, all'imposta di consumo corrispondente a chilogrammi trentadue di cacao in grani; chilogrammi tredici di bucce e pellicole; chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti e calo peso di torrefazione.

Testo in vigore dal 19 giugno 1954 al 5 novembre 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-05-25;291~art2 · fonte del testo

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