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[1]E' applicabile alle tariffe di cui alla presente legge il disposto dell'art. 12 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, restando interamente devoluto alle Ferrovie dello Stato l'importo integrale degli aumenti riguardanti i trasporti di persone e cose, anche per quanto concerne le linee di proprieta' privata, esercitate dallo Stato, comprese le quote riferentisi alle tasse erariali ed alla tassa e sopratassa di bollo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di Osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Benni - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 20 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
