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[1]Nel caso di applicazione del precedente articolo, ferme restando le attuali consuetudini intorno al lavoro nelle cave di pomici di proprieta' comunale degli operai indigeni di Lipari, il comune esigera', oltre la tassa di escavazione dovuta dagli escavatori in ragione della quantita' e qualita' della pomice estratta nelle proprie cave, un diritto di esercizio o di licenza da applicarsi mensilmente ad ogni singolo escavatore.

[2]Tale diritto sara' stabilito tenendo presenti le condizioni di ricchezza, di produttivita' e di trasporto di ogni singola cava, ed e' fissato entro un limite massimo di L. 30 ed un limite minimo di lire una mensile, da stabilirsi per ogni singola cava comunale da una Commissione da nominarsi dal municipio e della quale fara' parte il direttore tecnico di cui all'art. 4.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-01-05;10~art2 · fonte del testo

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