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Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei registri di contabilita'. Le mansioni relative sono pero' affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo. Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente, entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda un impiego personale maggiore del normale.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art26 · fonte del testo

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