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Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 1000 per ogni ora o frazione di ora, per un massimo di sei vacazioni al giorno. Qualora egli debba valersi di aiuto, avra' diritto inoltre ad un compenso di lire 600 all'ora o frazione di ora, per ogni aiuto iscritto all'albo dei chimici, e di lire 400 all'ora o frazione di ora, per ogni altro aiuto di concetto, per un massimo di sei vacazioni al giorno. Per le operazioni compiute in condizioni di particolare disagio e pericolosita' o in ore notturne, detti compensi sono aumentati almeno del 50 per cento.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art14 · fonte del testo

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