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Gli onorari debbono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale, il cui risultato non puo' esprimersi in voci tabulate o in valore, o sulle quali il tempo concorre come elemento precipuo. In particolare sono da computarsi a vacazione, anche quando le prestazioni complessive vengono valutate a discrezione, a tabella e a percentuale:

  • a)i prelievi di campioni;
  • b)i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi agli accertamenti di carattere chimico;
  • c)le competenze per le trattative con le autorita', le pratiche relative ad accertamento e a deposito, i convegni informativi e simili;
  • d)le perizie ed inventari, il cui oggetto non superi il valore di lire 250.000.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art13 · fonte del testo

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