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Indipendentemente dal criterio di valutazione degli onorari e salvo speciali pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese accessorie:

  • a)spese di viaggio, di vitto, di alloggio, per il tempo passato fuori residenza da lui o dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;
  • b)le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessarie all'esecuzione del mandato fuori residenza o ufficio;
  • c)le spese di bollo, di registro, i diritti di Uffici, pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche, telefoniche;
  • d)le spese di scritturazione, di traduzione, di relazioni o di diciture estere su disegni, progetti, brevetti e simili, spese di cancelleria, di riproduzione disegni, manoscritti eccedenti la prima copia;
  • e)le spese per diritti di autenticazione delle copie di relazioni, progetti, disegni. Le spese di viaggio su ferrovie, tranvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base delle tariffe di 1ª classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti, della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese per percorsi su strade ordinarie, sia su vetture o automezzi propri, che con mezzi noleggiati, vengono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art11 · fonte del testo

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