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Il Banco di Sardegna e' tenuto ad investire in operazioni di credito agrario costantemente una somma pari alle operazioni di credito agrario in essere presso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna alla data della fusione, piu' la meta' degli ulteriori mezzi che si renderanno disponibili per l'esercizio del credito. Limitatamente a tali operazioni, al Banco di Sardegna compete il trattamento tributario goduto dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art34 · fonte del testo

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