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[1]Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.
[2]Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione, si applichera' la censura.
[3]Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, e per tutte le altre piu' gravi mancanze che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravita' dei casi, le altre pene disciplinari indicate noi nn. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8.
Testo in vigore dal 5 maggio 1906 al 7 agosto 1914
