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[1]Le classi aggiunte, cosi' nelle scuole regie come nelle pareggiate, che non formino corso od orario completo ed alle quali non corrisponda un posto di ruolo, si assegneranno con equa distribuzione ai professori, regolarmente abilitati, delle classi ordinarie della scuola cui appartengono o di altra di pari grado, quando cio' sia compatibile con l'orario, non vi si oppongano ragioni speciali di servizio, e non si tratti di sezioni femminili aggiunte alle maschili, alle quali si possa provvedere col personale femminile della stessa materia o di materie affini in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.
[2]In tale assegnazione, si dara' la preferenza nell'ordine seguente: 1° all'insegnante o agl'insegnanti delle relative materie nella medesima scuola;
[3]2° agl'insegnanti di materie affini della stessa scuola che abbiano orario minore;
[4]3° agl'insegnanti della stessa materia o di altra materia in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.
[5]Soltanto quando non sia possibile provvedere nei tre modi sopra indicati, l'insegnamento potra' essere affidato a titolo di supplenza a persona estranea al personale insegnante, purche' regolarmente abilitata.
[6]Di tale assegnazione si dara' subito notizia alla sezione per l'istruzione media.
[7]Contro i provvedimenti relativi all'assegnazione delle classi aggiunte, e' ammesso il ricorso, a tenore del quarto comma dell'art. 5.
[8]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 agosto 1906, n. 512
1Il Regio Decreto 28 agosto 1906, n. 512 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141 avranno vigore dalla data del presente decreto".
Testo in vigore dal 23 ottobre 1906 al 16 dicembre 2009
