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[1]((Quando nell'avviso di concorso non sia stabilito un termine piu' breve, i risultati di un concorso speciale saranno validi per provvedere alle cattedre nelle sedi piu' importanti che si renderanno vacanti entro un biennio dalla decisione del ministro di cui al penultimo comma dell'art. 3, ferma stante la facolta' nel ministro di fare prima i trasferimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
[2]Nei limiti e con le norme che saranno stabilite nel regolamento i candidati proposti in concorsi speciali e quegli altri fra i concorrenti che la Commissione designera' come meritevoli di occupare una cattedra della stessa materia potranno essere nominati anche a posti di ruolo che si rendano vacanti in sedi non comprese fra le piu' importanti, quando a tutti i vincitori del concorso generale in vigore alla data dell'approvazione del concorso speciale per parte del ministro sia stata offerta la nomina, e cio' fino all'approvazione degli atti di un nuovo concorso generale.
[3]La disposizione del comma 1° si applica anche a coloro che riuscirono vincitori nei concorsi speciali compiuti nel 1910; e le disposizioni del comma 2° si applicano anche a coloro che risultarono vincitori nei concorsi speciali banditi dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141)).
Testo in vigore dal 29 marzo 1911 al 16 dicembre 2009
