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[1]Gl'insegnanti governativi non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda, fatta in via gerarchica, o col loro consenso. In caso di pluralita' di domande, si dara' la preferenza a quelli che sieno riusciti vincitori nei concorsi speciali, di cui all'articolo seguente, e, in mancanza di questi, si avra' particolare riguardo all'anzianita' congiunta al merito.
[2]Il trasferimento di residenza decretato d'ufficio, non potra' aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda.
[3]Salvo il caso di urgenti necessita', tutti i trasferimenti si effettueranno al principio dell'anno scolastico, e si notificheranno almeno due mesi prima gl'interessati.
[4]Contro i decreti di trasferimento, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione fattane in via amministrativa, e' ammesso il ricorso degl'interessati medesimi al ministro, qual provvedera', sentito il parere della sezione per l'istruzione media, entro il termine di un mese dal prodotto ricorso.
Testo in vigore dal 5 maggio 1906 al 27 aprile 1918
