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[1]La Commissione giudicatrice sara' nominata dal ministro e composta di cinque membri almeno per i concorsi generali, e di tre almeno pei concorsi speciali, di cui all'art. Dei commissari, la maggioranza sara' scelta fra quelli che colle norme da fissarsi per regolamento verranno designati dalle Facolta' o dagli istituti superiori cui appartiene la materia d'insegnamento messa a concorso; gli altri saranno scelti dal ministro tra i professori ordinari o i capi d'istituto delle scuole medie di grado superiore.
[2]Nessuna Commissione potra' avere due membri appartenenti alla stessa Facolta' o istituto superiore.
[3]Nei concorsi per materie per le quali non esiste insegnamento universitario, la Commissione sara' nominata direttamente dal ministro, e potra' esser composta di soli professori delle scuole medie.
[4]Nel regolamento saranno stabiliti i criteri a cui le Commissioni giudicatrici dovranno attenersi per un'adeguata e coerente valutazione dei titoli e dei meriti dei concorrenti.
[5]La relazione sara' trasmessa alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per la istruzione media, di cui all'art. 15. La sezione esaminera' se le norme legislative e regolamentari sieno state osservate, e, occorrendo, proporra' al ministro l'annullamento in tutto o in parte del concorso, o ne rettifichera' i risultati in caso di meri errori materiali.
[6]Entro due mesi dal voto della sezione la relazione sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero col voto stesso e colla decisione del ministro.
[7]Gli articoli dal 206 al 212 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono abrogati.
Testo in vigore dal 5 maggio 1906 al 29 marzo 1911
