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[1]Salvo speciali condizioni di nomina relative alla durata del servizio, alla soppressione di scuole e alla mancanza o soppressione di classi aggiunte, gli attuali insegnanti incaricati di classi aggiunte nelle scuole pareggiate, nominati in seguito a regolare concorso, s'intendono confermati in modo definitivo nel proprio ufficio, qualunque sia la durata del servizio e il corso in cui insegnano.
[2]Essi entreranno in ruolo per ordine di graduatoria, occupando di mano in mano i posti che si renderanno vacanti, previo risultato favorevole della ispezione da farsi entro due anni dalla promulgazione della presente legge.
[3]Finche' quelli di detti insegnanti, che avranno ottenuto giudizio favorevole dalla ispezione, non siano entrati in ruolo, non saranno obbligatorie per le scuole pareggiate le disposizioni dell'art. 7 relative alle classi aggiunte.
Testo in vigore dal 5 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
