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[1]Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, destinazioni ad uffici straordinari saranno pubblicati nel Bollettino del Ministero, appena avvenuta la registrazione.
[2]Ciascun insegnante delle scuole medie governative che vi abbia interesse, potra' ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alla presente legge. Il ministro decidera', sentito il parere della sezione per l'istruzione media, salvo all' interessato il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, secondo l'articolo 24, testo unico, 2 giugno 1889, n. 6166.
[3]Lo stesso diritto e' riconosciuto agl' insegnanti delle scuole pareggiate, per gli atti delle autorita' che ad essi si riferiscono.
Testo in vigore dal 5 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
