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[1]Nessuno puo' essere nominato insegnante nelle scuole medie governative (ginnasi, licei, scuole tecniche, istituti tecnici e nautici, scuole complementari e normali) e negli istituti pubblici di educazione femminile, neppure come semplice incaricato, e nessuno che sia gia' insegnante puo' passare all'insegnamento d'altra materia in qualunque scuola, o anche della stessa materia in scuole di grado superiore o d'altro ordine, sebbene di pari grado, se non in seguito a concorso.
[2]Nel caso pero' che si tratti di conversione di una scuola pareggiata in governativa, si seguiranno le norme da stabilirsi nel regolamento.
Testo in vigore dal 5 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
