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[1]Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe si conferiscono, di regola, per anzianita', salvo che gli ordinamenti delle singole Amministrazioni dispongano diversamente. Quando le promozioni di classe debbano conferirsi parte per merito e parte per anzianita', gl'impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianita'. Questa non da' diritto a promozione se non e' accompagnata da idoneita', diligenza e buona condotta.
[2]Tutte le promozioni, eccettuate quelle al grado effettivo o pareggiato di direttore generale e quelle da conferirsi in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, al quale sono percio' comunicate le note informative che, nei modi e tempi stabiliti dai singoli ordinamenti, vengono compilate, sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degl'impiegati.
Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
