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[1]Per essere nominato ad impiego civile dello Stato e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
[2]1° essere cittadino italiano.
[3]Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalita';
[4]2° aver compiuto l'eta' di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;
[5]3° aver sempre tenuto condotta regolare;
[6]4° essere fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego, alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;
[7]5° aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna Amministrazione.
[8]I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che divengano successivamente vacanti. Coloro che per due volto successive non abbiano conseguito l'idoneita', non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.
[9]Gli ordinamenti di ciascuna Amministrazione stabiliscono se la prima nomina ad impiego stipendiato debba essere preceduta da un periodo di esperimento e ne determinano la durata.
[10]Gl'impiegati di prima nomina, innanzi di essere ammessi in ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al ministro o al funzionario a cio' delegato.
Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
