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[1]Colla qualita' d'impiegato civile dello Stato e' incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, e la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le Societa' costituite a fine di lucro, salva, per l'Amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione della Amministrazione da cui l'impiegato dipende.
[2]E' pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio del Consiglio d'amministrazione non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.
[3]Gl'impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro da concedersi caso per caso.
Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
