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L'impiegato revocato o destituito non puo' essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere del Consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione: in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato so non fosse stato punito.
Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
