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S'incorre nella destituzione, udito il Consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

  • a)per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravita' di esse;
  • b)per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;
  • c)per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;
  • d)per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;
  • e)per gravi atti d'insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorita';
  • f)per eccitamento alla insubordinazione;
  • g)per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-25;290~art25 · fonte del testo

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