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S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:
- a)per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravita' delle cause indicate nei precedenti articoli;
- b)per grave abuso di autorita';
- c)per grave abuso di fiducia;
- d)per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;
- e)per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.
Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
