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[1]La sospensione dallo stipendio puo' durare da un giorno a un mese: non esonera l'impiegato dal servizio o non produce perdita di anzianita'.
[2]La sospensione dal grado e dallo stipendio puo' durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianita' per tutto il tempo della sua durata.
[3]La sospensione dallo stipendio puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravita' delle cause indicate nel precedente articolo;
- b)per lieve insubordinazione;
- c)per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.
[4]La sospensione dal grado e dallo stipendio puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio o per una maggiore gravita' delle cause indicate in questo e nell'articolo 21;
- b)per grave insubordinazione;
- c)per pregiudizio recato agl'interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;
- d)per inosservanza del segreto d'ufficio, anche so non abbia prodotto conseguenze dannose;
- e)per offesa al decoro dell'Amministrazione;
- f)per uso dell'impiego per fini personali;
- g)per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorita'.
[5]La sospensione e' inflitta con decreto Ministeriale, che dev'essere preceduto dal parere del Consiglio di disciplina, se trattasi di sospensione dal grado o dallo stipendio. Contro il decreto e' ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso dev'essere sempre udito il Consiglio di disciplina.
[6]I provvedimenti presi in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri sono definitivi.
Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
