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[1]La censura e' una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e puo' essere inflitta:

  • a)per negligenza e per lievi mancanze in servizio;
  • b)per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;
  • c)per violazione dell'art. 3 della presente legge;
  • d)per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;
  • e)per irregolare condotta;
  • f)per essersi procurato raccomandazioni da persone che non siano i superiori da cui l'impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere ingiustificati favori.

[2]La censura e' fatta per iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura e' ammesso ricorso al ministro in via gerarchica entro quindi giorni dalla notificazione. Il decreto del ministro sul ricorso e' definitivo.

[3]Ai capi degli uffici la censura e' inflitta dal ministro.

Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-25;290~art21 · fonte del testo

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