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[1]Le punizioni degli impiegati civili sono:

[2]1° la censura;

[3]2° la sospensione dallo stipendio;

[4]3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;

[5]4° la revocazione;

[6]5° la destituzione.

[7]Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Coniglio dei ministri.

[8]I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenuti punizioni disciplinari devono essere motivati.

[9]Di ciascun decreto e' comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-25;290~art20 · fonte del testo

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