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[1]Una tabella, annessa ai ruoli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero, determina le parificazioni di gradi degl'impiegati dell'Amministrazione centrale fra loro o con quelli delle Amministrazioni dipendenti.
[2]Il ministro, osservate le norme speciali di ciascuna Amministrazione, puo' trasferire d'ufficio o sopra domanda gl'impiegati dell'Amministrazione centrale nelle Amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, purche' il trasferimento avvenga nella stessa categoria ed a posti il cui grado e stipendio non siano inferiori a quelli annessi ai posti donde gl'impiegati sono trasferiti.
[3]Nessun impiegato puo' ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorche' proprio d'un grado superiore al suo.
Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
