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[1]Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gl'impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio, o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio.

[2]Puo' pero' il ministro, su parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dal grado e dallo stipendio, l'esclusione dagli esami di idoneita' o di merito distinto, la proroga delle promozioni anche per semplice anzianita', la revocazione dall'impiego.

Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-25;290~art14 · fonte del testo

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