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[1]La dimissione di un impiegato dall'ufficio dov'essere presentata in iscritto: non ha effetto se non e' accettata.

[2]L'impiegato che si e' dimesso e' tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finche' non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione puo' essere ritardata per gravi motivi di servizio; puo' anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.

[3]Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione e' efficace e definitiva col solo fatto della sua presentazione ed importa la perdita immediata della qualita' d'impiegato.

[4]E' dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

[5]1° che perde la cittadinanza italiana;

[6]2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

[7]3° che, senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dall'ordinanza di destinazione o di trasferimento.

Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-25;290~art13 · fonte del testo

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