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[1]Agli effetti dell'anzianita' il tempo trascorso in aspettativa per infermita', o per ragioni di servizio, o per servizio militare, e' computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

[2]Inoltre l'impiegato puo' ottenere promozioni di classe, per solo titolo di anzianita', anche durante l'aspettativa, purche' pero' questa gli sia stata concessa per infermita' o per servizio militare.

[3]Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato; l'impiegato, che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-25;290~art11 · fonte del testo

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