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[1]L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per causa di provata infermita' o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.
[2]L'aspettativa per infermita' puo' essere data anche di ufficio, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.
[3]L'aspettativa per ragioni di famiglia puo' essere negata o revocata, sempre che cio' sia richiesto da motivi di servizio.
[4]Gl'impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.
[5]Gl'impiegati chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo, purche' l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa.
[6]L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.
[7]In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.
Testo in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
