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[1]In caso di reggenza, le facolta' riserbate al Re dalla presente legge sono esercitate dal Reggente del Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1890.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 3 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
