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Gli atti riguardanti la persona o i beni dei sottoposti alla potesta' dei genitori o de'soggetti a tutela od a cura nella Famiglia Reale, che per legge richiederebbero l'omologazione o la previa approvazione dell'autorita' giudiziaria, sono subordinati esclusivamente all'approvazione del Re, il quale provvede pure in ogni caso di volontaria giurisdizione.

Testo in vigore dal 3 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-02;6917~art7 · fonte del testo

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