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[1]Il Re prescrive l'indirizzo e le condizioni dell'educazione dei minorenni di sua Famiglia, anche durante la vita del padre, non ostenta che questi sia nell'esercizio dalla patria potesta'.

[2]In caso di morte di un Principe della Famiglia Reale, benche' la sopravvivente Principessa consorte sia nell'esercizio della patria potesta', spetta al Re regolare l'educazione e l'amministrazione dei beni dei figli minorenni.

Testo in vigore dal 3 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-02;6917~art6 · fonte del testo

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