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[1]I tutori e i curatori sono tenuti a rendere conto della loro gestione al Consiglio suddetto.
[2]Cessando la tutela o la cura, il conto definitivo e' reso al Consiglio stesso con l'intervento del Principe uscito dallo stato di tutela o di cura.
Testo in vigore dal 3 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
