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[1]I provvedimenti necessari nel caso di dover sottoporre alcuno della Famiglia Reale a tutela od a cura, spettano al Consiglio indicato nell'articolo precedente, sentito il procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.
[2]Spetta inoltre al C2nsiglio ricevere gli atti di emancipazione dei minorenni della Famiglia, previo l'assenso del Re.
Testo in vigore dal 3 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
