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[1]Le attribuzioni, che secondo il Codice civile spettano ai Consigli di famiglia, sono deferite per le persone e per i beni de' Principi e delle Principesse della Famiglia Reale a un Consiglio, il quale, oltre al tutore e protutore o curatore, che ne fanno parte, e' composto:
[2]1° di un Principe della Famiglia Reale designato dal Re;
[3]2° del presidente del Senato;
[4]3° del primo presidente della Corte di cassazione di Roma;
[5]4° del presidente del Consiglio dei ministri;
[6]5° del ministro di grazia e giustizia.
[7]In mancanza di un Principe Reale, e quando la stessa persona unisca in se' due delle indicate qualita', il Re designa un grand'ufficiale dello Stato.
[8]II Consiglio e' convocato d'ordine del Re, ed e' presieduto dal consulente Principe Reale o, in mancanza, dal presidente del Senato.
[9]Le funzioni di segretario sono adempite dal segretario generale del Ministero della Casa Reale; ed i registri delle tutele e delle cure, e gl'inventari sono depositati nel medesimo Ministero.
Testo in vigore dal 3 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
