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[1]Spetta esclusivamente al Re la nomina e la sostituzione dei tutori, protutori e curatori delle persone della Famiglia Reale, ne' casi nei quali le medesime per il Codice civile sono in istato di tutela o di cura.
[2]Il Re fissa le norme e le condizioni per l'esercizio della tutela o della cura; determina se e come debba farsi l'inventario; e stabilisce le cautele per la conservazione dei beni.
Testo in vigore dal 3 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
