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[1]Il sottufficiale zappatore, il telemetrista ed i professionisti idonei e ammessi all'avanzamento, giusta l'articolo 2, sono promossi ai vari gradi appena abbiano raggiunto i limiti minimi di servizio e di grado indicati nei precedenti articoli. I sergenti non potranno pero' ottenere il grado di sergente maggiore se non, dopo che siano stati promossi tutti i colleghi addetti alle truppe o ad altre cariche speciali, che li precedono nel quadro d'avanzamento.
[2]Anche ai sottufficiali cui si riferisce il presente articolo e' applicabile l'ultimo comma dell'art. 5.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
