Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I marescialli e i maestri d'arme inviati in congedo d'autorita', dispensati dal servizio o riformati senza essere in attesa d'impiego civile o senza diritto a pensione, acquistano diritto ad una indennita' di tante volte lire cento quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i primi sette.
[2]Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate per un anno intero.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
