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[1]Il sergente maggiore con quattro anni di grado e sette almeno di servizio, idoneo all'avanzamento, e' promosso maresciallo.
[2]Il sottufficiale abilitato all'insegnamento della scherma e della ginnastica militare e' nominato maestro d'arme di 3ª classe quando abbia l'anzianita' di grado e di servizio stabilita per la promozione a maresciallo e sia destinato alla carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare.
[3]I marescialli e i maestri d'arme di 3ª classe con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe. I marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe, con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli maggiori e maestri d'arme di 1ª classe.
[4]I sergenti maggiori, i marescialli ed i marescialli capi, i maestri d'arme di 3ª e di 2ª classe, non idonei all'avanzamento per due anni consecutivi, sotto l'impero della presente legge, sono congedati.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
