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[1]Per l'attuazione della presente legge, il Governo del Re e' autorizzato a recare varianti alle indennita' eventuali per il tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI - SPINGARDI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
