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[1]I sergenti maggiori sono tratti dai sergenti con tre anni di servizio, vincitori di apposito concorso ai posti vacanti nel corpo d'armata.
[2]I sergenti non riusciti vincitori nel concorso, ma pur risultati idonei all'avanzamento, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, in attesa di nuovi posti.
[3]Gli altri, al compimento del terzo anno di servizio, sono congedati.
[4]I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purche' non siano trascorsi due anni dal loro congedamento.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
