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Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i sottufficiali raffermati con soprassoldo, ai quali continueranno ad applicarsi le disposizioni che regolano la loro condizione, tenuto pero' conto di quanto e' detto nel secondo comma dell'art. 32.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
